ORDINANZA 20 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797)

Data:
23 Marzo 2020

ORDINANZA 20 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01797)

(GU n.73 del 20-3-2020)

 
 
                          IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.
1045; 
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; 
  Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21  del  27
gennaio  2020;  del  30  gennaio  2020,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 26  del  1°  febbraio  2020;  del  21
febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 44 del 22 febbraio 2020; nonche' le ordinanze  del  12,  14  e  15
marzo 2020, in corso di pubblicazione; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»; 
  Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure
straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento
dell'attivita' giudiziaria»; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  nazionale,
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
 
                     Emana la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19  sono  adottate,  sull'intero   territorio   nazionale,   le
ulteriori seguenti misure: 
    a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle
aree gioco e ai giardini pubblici; 
    b) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa
all'aperto;  resta  consentito  svolgere  individualmente   attivita'
motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 
    c) sono chiusi gli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri,
nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali;
restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con
obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli  altri  che
immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni,  e'  vietato  ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale,  comprese
le seconde case utilizzate per vacanza. 
                               Art. 2 
  
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla
data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 marzo 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg. n. 449 

COMUNE DI ORVINIO

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Disposizione di servizio: Adozione di misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 202, con riserva di  approvazione  del disciplinare del L.A.E. e dei suoi allegati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;Considerato   che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;Vista la delibera del Consiglio  dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;Visto  il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che all’art. 1, comma 6, dispone: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;Vista la legge 124/2015, art. 14, comma 2, in materia di attivazione di modalità di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni; Vista la legge 81/2017, ed in particolare il capo II, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che con gli articoli da 18 a 23 ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;Richiamata la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione degli indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;Vista con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all’art. 14 Della L. n. 124-2015 dal D.L n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;Vista, inoltre, la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all’accordo individuale di cui alla legge 81/2017;Considerato   che, di norma, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;Rilevato  che nella speciale contingenza attuale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di contrastare il più efficacemente possibile il diffondersi del contagio del virus pandemico, per espressa disposizione della fonte legale è possibile derogare ad alcuni passaggi formali e intraprendere in via d’urgenza l’attivazione del lavoro agile per i dipendenti dell’ente per i quali l’Amministrazione ritiene ciò sia possibile, in funzione del profilo professionale e delle mansioni svolte, escludendo dall’applicazione dell’istituto de quo unicamente le attività collegate all’emergenza e quelle che le amministrazioni individuino come indifferibili e da rendere in presenza;Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, che sia necessario e urgente, fino al 25 marzo 2020 e fatte salve eventuali proroghe del predetto termine disposte a norma di legge, attivare presso il Comune di Orvinio il ricorso al lavoro agile o smart working in emergenza, che in ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020 diviene la ordinaria modalità di prestazione lavorativa del personale dipendente dell’ente, con l’individuazione di modalità semplificate e temporanee di attuazione e con la esclusione delle sole attività speciali di cui al precedente capoverso;Evidenziato che l’attivazione del percorso di cui sopra persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti ed in senso generale della popolazione attraverso il contenimento dell’espansione epidemica con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione da garantirsi presidiando i livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza;Rilevato che è necessario, pertanto, disciplinare le modalità urgenti di attuazione del Lavoro Agile in Emergenza – LAE, con riserva di approvare il disciplinare specifico con un ulteriore  atto, definendola come ordinaria forma di organizzazione della prestazione lavorativa nell’attuale contingenza di emergenza sanitaria; Dato atto che è necessario contestualmente valutare e garantire adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete informativa comunale; Rilevato che l’art. 1, lett. e), del Decreto del d.p.c.m. 8 marzo 2020, così dispone: «si raccomanda, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, (…)», e che, pertanto, i dipendenti saranno collocati in congedo per ferie fino all’attivazione della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa di cui sopra;Dato atto che, nel rispetto delle norme istitutive del lavoro agile o smart working, dall’adozione del presente atto non debbono scaturire nuovi o maggiori oneri per la P.A.;Dato atto che il D. Lgs. 165/2001, all’art. 5, comma 2, prevede che nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1 del medesimo Decreto, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9;Rilevata  la propria competenza all’adozione del presente atto, nelle funzioni di coordinamento delle figure dei Responsabili dei servizi e al fine di garantire omogeneità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, del d.lgs. 267/2000;Richiamato inoltre l’art. 107 del predetto d.lgs. 267/2000; DISPONE1) Di attivare, in via emergenziale e per tutta la durata del periodo individuato al d.p.c.m. 11 marzo 2020, fatte salve eventuali successive proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia, la modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile o smart working di cui all’art. 14, comma 2, della legge 124/2015 e alla legge 81/2017, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa ordinaria nell’attuale contingenza di emergenza sanitaria, in applicazione dell’art. 1, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020, con la sola esclusione delle attività legate allo stato di emergenza attuale ovvero che l’amministrazione individui come indifferibili e da rendere in presenza;2) Di disporre che l’attività lavorativa in lavoro agile o smart working si articoli secondo quanto previsto dagli atti richiamati in premessa; 3) Di disporre altresì che i Responsabili dei servizi diano applicazione a quanto sopra, secondo le specifiche esigenze dei servizi assegnati, e procedendo all’ individuazione contestuale delle attività che non possono essere rese in modalità di lavoro agile e del personale che non può accedervi per la natura delle prestazioni rese; 4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, lett. e), del Decreto del d.p.c.m. 8 marzo 2020, i dipendenti saranno collocati in congedo per ferie fino all’attivazione della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa agile di cui sopra; 5) Di trasmettere la presente determinazione alla RSU e alle OOSS per garantire adeguata informazione.  F.TO  Il Segretario ComunaleDr. Umberto Imperi  

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Ordinanza Sindacale n. 4/2020

Del 12/03/2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus COVID-19. Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus . Disposizioni precauzionali- Ordinanza contingibile ed urgente

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le varie ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile aventi ad oggetto “ Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n. 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 concernente disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili all’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale dl diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11.03.2020, sulla chiusura delle attività commerciali;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio , n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2020, n. Z00006;

RICHIAMATO l’art. 54, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di assicurare il rispetto delle indicazioni governative e regionali sopra richiamate, a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge n. 225 del 24.02.1992;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 54;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

1. A far data dall’adozione della presente ordinanza e fino al 25 marzo 2020:

· Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

· Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

· Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

DISPONE

– La pubblicazione sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line del presente provvedimento, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

– La trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti:

Prefettura – UTG DI Rieti

Responsabile Ufficio di Polizia Locale

Comando Stazione Carabinieri di Orvinio

Responsabili dei Servizi e Segretario Comunale

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

Li 12/03/2020

IL SINDACO

F.to Alfredo Simeoni

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

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Ordinanza Sindacale n. 3/2020

Del  11/03/2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus COVID-19. Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus . Disposizioni precauzionali-

Ordinanza contingibile ed urgente

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le varie ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile aventi ad oggetto “ Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n. 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 concernente disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili all’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale dl diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio , n. Z00004 del 08.03.2020 che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020;

RICHIAMATO l’art. 54, comma 6  del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di assicurare il rispetto delle indicazioni governative e regionali sopra richiamate, a tutela della salute pubblica;

RITENUTO opportuno, per tutelare meglio la cittadinanza ed il personale dipendente dell’amministrazione comunale, nonché contenere i rischi legati alla diffusione del COVID-19,  derogare temporaneamente alle consuete modalità di accesso agli uffici comunali da parte dell’utenza;

CONSIDERATO che la riduzione dell’afflusso di persone presso gli uffici comunali rappresenta una valida misura per evitare assembramenti di soggetti che possano facilitare la diffusione del virus COVID – 19 sia tra gli utenti che tra questi ultimi ed il personale dipendente;

DATO ATTO che

– – la maggior parte dei servizi che rendono gli uffici possono essere garantiti all’utenza facendo ricorso a strumenti digitali, telematici o telefonici, utilizzando i canali della posta elettronica, delle piattaforme digitali o del contatto telefonico ;

– – qualora non fosse possibile garantire il servizio all’utente, si attiverà la possibilità di presenza fisica dell’utente medesimo presso gli uffici, previo appuntamento  e, in ogni caso, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020;

VISTA la legge n. 225 del 24.02.1992;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 54;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

1. A far data dall’adozione della presente ordinanza e sino alla data del 3 aprile 2020, salvo eventuali e necessarie proroghe, revoche o modificazioni,  la sospensione delle ordinarie modalità di accesso agli uffici comunali che implichino la presenza fisica dell’utente presso gli uffici stessi;

2. L’accesso di persona agli uffici comunali da parte dell’utenza sarà possibile esclusivamente previo appuntamento telefonico con gli uffici medesimi e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020,  per l’espletamento di pratiche non rinviabili, indifferibili o che non  possano essere gestite e concluse facendo ricorso alle soluzioni digitali, telematiche o telefoniche ad oggi in utilizzo presso l’amministrazione comunale;

3. L’accesso alla sede comunale resta contingentato nel contingentato nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia contenute  all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 e nell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio , n. Z00004 del 08.03.2020;

4. E’ cura di ciascun Responsabile del Servizio implementare e rafforzare l’utilizzo di mezzi informatici, telefonici e digitali per garantire all’utenza il necessario grado di assistenza e supporto, nonché la conclusione dei procedimenti amministrativi;

COMUNICA

All’utenza che i responsabili possono essere contattati ai seguenti indirizzi email:

comuneorvinio@libero.it

segreteria.orvinio.ri@legalmail.it

ed al numero telefonico 0765 92007

DISPONE

– La pubblicazione sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line del presente provvedimento, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

– La trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti:

Prefettura – UTIG DI Rieti

Responsabile Ufficio di  Polizia Locale

Comando Stazione Carabinieri di Orvinio

Responsabili dei Servizi e Segretario Comunale

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

Li  11/03/2020

IL SINDACO

F.to   Alfredo Simeoni

Ultimo aggiornamento

24 Novembre 2020, 18:31